Certificazione Energetica

Il D.lgs 3 marzo 2011 n. 28 attuativo della Direttiva 2009/28/CE e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011 ha modificato l’art. 6 del D.lgs 192/2005 introducendo il comma 2-ter nello stabilire che: “nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità mobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla Certificazione Energetica degli Edifici”.

Inoltre, a decorrere dal 1° Gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni dovranno riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’Attestato di Certificazione Energetica.

Il Certificatore Energetico è il professionista in grado di redigere un Attestato di Certificazione Energetica, in virtù delle proprie conoscenze in materia energetica. Tale professionista si occupa di redigere l’Attestato di Certificazione Energetica. Una volta effettuato il sopralluogo dell’immobile, inserisce i dati rilevati nel software di calcolo e protocolla l’Attestato di Certificazione Energetica.

Al Certificatore Energetico è vietato svolgere l’incarico nel caso risulti legato all’iter di progettazione e/o realizzazione dell’immobile, oppure ne sia il proprietario.

Inoltre, è fatto anche obbligo, congiuntamente alla consegna dell’Attestato di Certificazione Energetica, di rilasciare una dichiarazione scritta, in cui si attesti la propria totale estraneità dall’immobile, oggetto della certificazione energetica.

Le informazioni indispensabili per redigere un Attestato di Certificazione Energetica sono:

- dati anagrafici, recapito telefonico, residenza del proprietario

- dati catastali dell’immobile o dell’appartamento da certificare

- dati dell’impianto di riscaldamento: libretto di caldaia e relativa prova fumi recente

mentre i documenti utili per redigere un Attestato di Certificazione Energetica:

- scheda catastale completa di pianta

- progetto edilizio

- permesso edilizio

- progetto isolamenti e impianto (Legge 10/91)

Il costo dell’Attestato di Certificazione Energetica dipende dalla superficie dell’immobile, dalla tipologia dell’impianto di riscaldamento e da quanto è esauriente la relativa documentazione tecnica disponibile.

Tale costo è connesso a diversi fattori quali:

- superficie dell’immobile

- tipologia dell’impianto di riscaldamento

- tipo di serramenti

- disponibilità dei necessari dati e documenti

Questi fattori influenzano il costo dell’Attestato di Certificazione Energetica perché in base al tipo di dati la procedura di calcolo richiede più o meno tempo.

La comunicazione del costo dell’Attestato di Certificazione Energetica è legata alla disponibilità del maggior numero di informazioni possibili, in questo modo sarà possibile avere un costo dell’Attestato di Certificazione Energetica tagliato su misura per le proprie esigenze. Le tempistiche, invece, sono variabili a seconda delle dimensioni dell’immobile da certificare (appartamento, ufficio, palazzo, industria, ecc.).

Per un appartamento fino a 100 mq, i tempi di consegna dell’Attestato di Certificazione Energetica sono di circa 2 e/o 3 giorni lavorativi.

Una valutazione più ponderata potrà essere eseguita su richiesta conoscendo con maggior precisione la tipologia costruttiva e la documentazione in possesso della Proprietà da fornire al Certificatore al fine dei calcoli necessari al rilascio dell’Attestato. Nell’offerta sono compresi per la stesura dell’Attestato di Certificazione Energetica:

- Sopralluogo presso l’unità abitativa interessata

- Analisi della documentazione tecnica a disposizione

- Calcolo o misura delle caratteristiche termiche delle strutture opache (pareti perimetrali)

- Calcolo o misura delle caratteristiche termiche delle strutture trasparenti (infissi)

- Verifica delle caratteristiche dell’ impianto termico

- Calcolo del fabbisogno di energia primaria

- Eventuale analisi dei possibili provvedimenti per il miglioramento della prestazione energetica